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Avv. Alberto Iadevaia

Processo Tributario, regole tecniche per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali

Con Decreto Direttoriale del 6 novembre 2020 (G.U. del 13 novembre 2020, n. 283) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato le regole tecnico-operative applicabili ai giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado, in relazione:

  1. alla redazione in formato digitale e al deposito con modalità telematiche dei provvedimenti del giudice;

  2. alla redazione del processo verbale di udienza in formato digitale da parte del segretario di sezione;

  3. alla redazione e alla trasmissione telematica degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice;

  4. alla trasmissione dei fascicoli processuali informatici.

La scrivania del giudice consiste in un’area di lavoro contenente le applicazioni informatiche utili allo svolgimento dell’attività giurisdizionale a cui il giudice accede via web con proprie credenziali. A decorrere dal 1° marzo 2021, l’accesso del giudice avviene mediante l’utilizzo di un secondo fattore di autenticazione.


I provvedimenti giurisdizionali digitali sono redatti in formato PDF/A, derivante dalla conversione di un documento testuale, senza limiti per le operazioni di selezione e copia parti, sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.


Il segretario di sezione, utilizzando le specifiche funzionalità del S.I.Gi.T., pubblica digitalmente il provvedimento del giudice mediante deposito nel fascicolo processuale informatico. Se il deposito del provvedimento giurisdizionale avviene in formato analogico, per indisponibilità del sistema informatico, il segretario di sezione provvede ad estrarre copia informatica del documento cartaceo e ne attesta la conformità all’originale apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale.


Il processo verbale di udienza è redatto dal segretario utilizzando le specifiche funzionalità del S.I.Gi.T., a cui accede con proprie credenziali. Anche in questo caso, se il processo verbale è redatto in formato analogico, per indisponibilità del sistema informatico, il segretario di sezione provvede successivamente a creare la copia informatica del documento cartaceo e ne attesta la conformità all’originale apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale.


La trasmissione degli atti digitali, redatti secondo gli standard tecnici previsti dall'articolo 10 del decreto direttoriale del 4 agosto 2015, da parte degli ausiliari del giudice e delle amministrazioni pubbliche alle quali sono stati chiesti adempimenti istruttori, è effettuata secondo le modalità previste dall’art. 9 del medesimo decreto direttoriale e previa registrazione al S.I.Gi.T.


Quanto all’entrata in vigore, è stato previsto che il decreto entri in vigore dal 1° dicembre 2020 presso la Commissione tributaria provinciale di Roma e la Commissione tributaria regionale per il Lazio e dal 1° giugno 2021 presso le altre Commissioni tributarie di ogni ordine e grado.

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