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Avv. Alberto Iadevaia

L'UIF aggiorna gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali

L'Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ("UIF") ha aggiornato gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali, ex Art. 6, comma 7, lett. b), del D.Lgs. n. 231/2007, al fine di facilitare la valutazione delle operatività sospette in materia fiscale.


L'UIF ha ritenuto di valorizzare il contributo offerto dal settore privato con le segnalazioni di operazioni sospette e di tenere conto dell’esperienza maturata dalla UIF nello svolgimento dei compiti di analisi finanziaria, per aggiornare e ampliare gli schemi di comportamenti anomali adottati nel 2010 e nel 2012; al fine di facilitare la valutazione delle operatività sospette in materia fiscale, sono stati pertanto elaborati - in collaborazione con la Guardia di Finanza e con l’Agenzia delle Entrate - i seguenti schemi di anomalia pubblicati con la comunicazione UIF del 10 novembre 2020:


A. Utilizzo ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti

B. Frodi sull’IVA intracomunitaria

C. Frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale

D. Cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi


Gli schemi A, B e C sostituiscono quelli diffusi con le Comunicazioni della UIF del 15 febbraio 2010 e del 23 aprile 2012, rispettivamente, in tema di frodi sull’IVA intracomunitaria e in materia di frodi fiscali internazionali e frodi nelle fatturazioni.


I nuovi schemi si rivolgono a tutti i destinatari dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette elencati nell’art. 3 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni; alcuni indici si attagliano specificamente all’attività degli intermediari bancari e finanziari; lo schema sulla cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi (D) si riferisce prevalentemente all’attività dei professionisti.


Con l'occasione della comunicazione in discussione, l'UIF ha anche ricordato che, ai fini del corretto adempimento dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, da un lato, non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti gli elementi descritti nello schema operativo; dall’altro, la mera ricorrenza di un singolo elemento non è di per sé motivo sufficiente per procedere alla segnalazione. Infatti, le circostanze soggettive e oggettive riportate negli schemi rilevano ai fini dell’individuazione di ipotesi di operazioni sospette se, in base alle informazioni disponibili, risultano concatenate dal punto di vista logico e temporale, in modo da risultare funzionali a un’ipotesi di illecito fiscale. Qualora emergano operazioni sospette riconducibili al fenomeno descritto, è necessario segnalarle alla UIF con la massima tempestività.



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