Il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, entrato in vigore il 23 marzo 2021 (di seguito, il "Decreto Sostegni"), appresta una ulteriore serie di ristori e provvidenze a favore delle attività economiche maggiormente colpite dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria e delle connesse misure di contenimento dei contagi. La presente nota evidenzia alcune norme che hanno un diretto impatto sull'ordinamento tributario, con l'avvertenza che è ancora in corso l’iter di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge medesimo.
Articolo 4 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’Agente della riscossione e annullamento dei carichi
L’articolo 4 del Decreto Sostegni, oltre le numerose proroghe temporali alle attività dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (tra cui, termini di versamento dei carichi e attività di pignoramento), ha previsto al comma 4 una nuova forma di condono relativa a debiti di importo inferiore ad euro 5.000,00 risultanti dai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione dal 01.01.2000 al 03.12.2010.
Tale modalità di estinzione opererà in automatico ed è rivolta esclusivamente a coloro che hanno conseguito nel periodo di imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Le modalità relative all’annullamento dei debiti e al discarico verranno stabilite con decreto che dovrà essere adottato entro 30 giorni dal MEF. Fino all’entrata in vigore del detto decreto è disposta la sospensione della riscossione di tutti i carichi che potenzialmente rientrano nella detta disposizione, oltre che la sospensione dei termini di prescrizione dei detti carichi.
Non rientrano nello stralcio i debiti che trovano origine nei seguenti titoli (comma 9):
somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) delle decisioni del Consiglio Euratom 2007/436/CE del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE del 26 maggio 2014;
Iva riscossa all’importazione
Articolo 5 - Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza covid-19
L’articolo 5 del Decreto Sostegno, tra i vari interventi fiscali, ha introdotto, quale forma agevolativa per i soggetti che hanno subito la riduzione del volume d’affari o dell’ammontare dei compensi/ricavi nel 2020, la possibilità di definire in maniera agevolata le somme dovute a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni 2017 e 2018 (ex art. 36-bis DPR n. 600/1973 e art. 54-bis DPR n. 633/1972), elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate per via della sospensione dell’attività di riscossione.
L’agevolazione consiste nel pagamento delle sole imposte (o contributi previdenziali) e degli interessi, senza sanzioni e altre somme. Alla definizione di tali carichi possono accedere solo i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del D.L. che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari o dell’ammontare dei compensi/ricavi nell'anno 2020 rispetto:
al volume d'affari dell'anno precedente, per i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni annuali IVA;
l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi dell’anno precedente, per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA.
L’Agenzia delle Entrate, in base ai propri sistemi, individuati i soggetti che hanno subito la riduzione, invierà la proposta di definizione, indicando l’importo da versare. Nel caso di omesso pagamento, la definizione sarà priva di effetti e il carico verrà riscosso con le modalità ordinarie.
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