Il D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 (c.d. Decreto Ristori) mira a compensare le conseguenze economiche determinate dalle misure restrittive adottate per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica, da ultimo, con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020.
Il Decreto Ristori contiene anche disposizioni in materia di giustizia tributaria (Art. 27) che saranno oggetto di breve illustrazione qui di seguito. L’Art. 27 introduce, infatti, disposizioni per lo svolgimento del processo tributario in pendenza dello stato di emergenza epidemiologica.
Il primo comma prevede che, fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio avvenga con collegamento da remoto. Tale modalità è autorizzata, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio. Nei casi in cui sia prevista la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.
Il secondo comma prevede quale modalità alternativa alla discussione con collegamento da remoto quella in cui la controversia passi in decisione sulla base degli atti depositati. In tal caso è comunque prevista la facoltà per la singola parte di chiedere la discussione da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. Altresì, qualora venga richiesta la discussione da remoto e non sia possibile procedervi, l’udienza si svolgerà nella forma della trattazione scritta, tramite la fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio.
In sintesi, in base alle nuove misure di cui ai precedenti commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti tributari, siano essi in pubblica udienza o camera di consiglio, non potranno svolgersi in presenza dei difensori e magistrati, ma solo con modalità di collegamento da remoto o in forma di trattazione scritta.
Il terzo comma prevede l’esonero dalla presenza presso la sede della Commissione interessata per celebrare le udienze o camere di consiglio per i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza.
Il quarto comma richiama per lo svolgimento delle udienze da remoto l’art. 16 D.L. n. 119/2018, conv. L. n. 136/2018.
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