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Avv. Alberto Iadevaia

Decreto Rilancio

Aggiornamento: 1 apr 2021

Il 19 maggio 2020 è entrato in vigore il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (G.U. ser. gen. n. 128 del 19/05/2020) che reca “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cd. “Decreto Rilancio”.


Illustriamo qui di seguito le principali disposizioni in materia fiscale e di giustizia tributaria nel medesimo ordine in cui sono inserite nel cd. “Decreto Rilancio”.


1. CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI (ART. 28)

A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con compensi non superiori a 5 milioni di euro, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (comma 1). Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.


2. CREDITO D’IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO (ART. 120)

È previsto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Il credito d'imposta, cumulabile con altre agevolazioni per medesime spese, è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione.


3. CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART.125)

È riconosciuto all’esercente attività d’impresa, arte o professione un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Di conseguenza sono abrogati gli art. 64 D.L. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, e l’art. 30 D.L. 23/2020.


4. TERMINI PER L’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (ART. 126)

4.1. SOSPENSIONE DEI TERMINI PER I VERSAMENTI DI IMPOSTE E CONTRIBUTI (COMMA 1)

L’art. 18 del D.L. n. 23/2020 aveva previsto, per i mesi di aprile e maggio, la sospensione dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: − alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 DPR n. 600/1973, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; − all'imposta sul valore aggiunto; − ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione: a) con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni che hanno subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una diminuzione dei ricavi o dei compensi almeno del 33% rispetto al mese di marzo e aprile 2019; b) con ricavi o compensi superiori a 50 milioni che hanno subito nei mesi di marzo aprile 2020 una diminuzione dei ricavi o dei compensi del 50% rispetto al mese di marzo e aprile 2019. Sempre in base all’art. 18 del D.L. n. 23/2020 i versamenti sospesi dovevano essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il mese di giugno 2020 in una soluzione o in cinque rate a partire dal mese di giungo 2020. L’art. 126, al comma 1, ha prorogato la scadenza portandola al 16 settembre 2020. Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro la detta data ovvero in quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.


4.2. MODIFICHE AL REGIME DI NON ASSOGGETTABILITÀ DI RICAVI E COMPENSI A RITENUTE D’ACCONTO (COMMA 2)

Il comma 2 ha altresì prorogato al 16 settembre 2020 il termine entro cui, coloro i quali ai sensi dell’art. 19, co 1, D.L. n. 23/2020 hanno optato per la non assoggettabilità dei compensi conseguiti tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020 alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, devono procedere a versare l’ammontare delle ritenute non operate. Il versamento può essere seguito in unica soluzione entro la detta data ovvero in quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.


5. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DA AUTOLIQUIDAZIONE (ART. 127)

L’art. 62 del D.L. 18/2020, smi, aveva previsto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadevano nel periodo 8 marzo - 31 marzo 2020 relativi: a) alle ritenute alla fonte (ex artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973) e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, b) all’IVA e c) ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria (comma 2). Tali versamenti avrebbero dovuto essere effettuati in unica soluzione il 31.05.2020 o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di maggio per un massimo di 5 rate (comma 5). L’art. 127 al comma 1 lett. b) ha prorogato al 16 settembre il termine entro cui effettuare il pagamento di tali versamenti, prevendendo che possa essere eseguito in unica soluzione entro tale data ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.


6. DISPOSIZIONE IN MATERIA DI CONTRIBUTO UNIFICATO (ART. 135, COMMA 1)

È stato aggiunto il comma 1-bis all’art. 62 del D.L. n. 18/2020 che sospende dal giorno 8 marzo al giorno 31 maggio il termine per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato di cui all’art. 16 e il termine di cui all’art. 248 del DPR n. 115/2002 per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato (comma 1).


7. DISPOSIZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA (ART. 135, COMMA 2)

Il comma 2 dell’art. 135 sostituisce il comma 4 dell’art. 16 D.L. n.119/2019, relativo alle procedure da seguire per lo svolgimento dell’udienza dinanzi le Commissioni Tributaria a distanza sia pubblica sia in camera di consiglio, prevedendo l’utilizzo del collegamento da remoto non solo per le parti processuali ma anche per i giudici e il personale amministrativo, equiparando il luogo dove avviene il collegamento da remoto all’aula di udienza. La partecipazione da remoto all’udienza può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza. Le regole tecniche e l’individuazione delle Commissioni tributarie presso le quali è possibile attivare l’udienza a distanza sono demandate all’adozione di provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia Digitale.


8. RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI RICHIESTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI (ART. 144)

La norma prevede la rimessione nei termini in favore dei contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo automatici e formali. È altresì prevista la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020, con termine per il versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili a decorrere da settembre.


9. SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO D’IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO (ART. 145)

Nel 2020, con finalità di immettere liquidità nel sistema economico, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo.


10. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE – ISA (ART. 148)

Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 è previsto:

  • che attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi, la società di cui all’articolo 10, co. 12, L. n. 146/1998, definisca specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l’interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l’Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell’analisi economica

  • che, su iniziativa delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale.

  • − il differimento dei termini per l’approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione.


11. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE E DI RECUPERO DEI CREDITI D’IMPOSTA (ART. 149)

È disposta (comma 1) la proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento delle somme, scadenti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, dovute a seguito di:

  • atti di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 7 D.Lgs. n. 218/1997;

  • accordo conciliativo ai sensi degli artt. 48 e 48-bis del D.Lgs. n. 546/1992;

  • accordo di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis D.Lgs. n. 546/1992;

  • atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;

  • atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi; − atti di recupero ai sensi dell’articolo 1, comma 421 della L. n. 311/2004;

  • avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro di cui al DPR n. 131/1986, dei tributi di cui all’articolo 33, comma 1bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al DPR n. 601/1973, dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla L. n. 1216/1961.

Tale proroga si applica (comma 4) altresì alle somme dovute per le rate relative all’acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitori previsti agli articoli 1, 2, 6 e 7 del D.L. n. 119/2018, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, ossia per gli atti di cui al presente articolo rateizzabili in base alle disposizioni vigenti. 8 È altresì prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti sopra enunciati e a quelli definibili ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 218/1997, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 16 settembre 2020 (comma 3).


12. SOSPENSIONI DEI PIGNORAMENTI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE SU STIPENDI E PENSIONI (ART. 152)

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall’agente della riscossione, aventi ad oggetto somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Nel medesimo periodo le predette somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.


13. SOSPENSIONE DELLE VERIFICHE EX ART. 48-BIS DPR N. 602 DEL 1973 (ART. 153)

Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68, co 1 e 2-bis, D.L. n. 18/2020 - 8 marzo / 31 maggio - non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 che prevedono la verifica da parte della P.A. dell’esistenza di debiti tributari risultanti da cartelle di pagamento nei confronti del beneficiario di un pagamento di importo superiore a Euro 5.000,00. Per le verifiche effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis del medesimo DPR restano prive di qualunque effetto e la PA può procedere al pagamento a favore del beneficiario.


14. PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ART. 154)

L’art. 68 del D.L. n. 18/2020 prevedeva la sospensione dei termini per il versamento delle entrate tributarie e non, scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio, derivanti da cartelle di pagamento, da accertamenti esecutivi o da altri atti della riscossione, anche emessi da enti territoriali. Per effetto del comma 1, lett. a) dell’art. 154 vengono ricompresi nella sospensione tutti i versamenti scadenti entro il 31 agosto. La lett. b) del comma 1 dell’art. 154 stabilisce che, per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci rate, anziché cinque. La lett. c) del comma 1 dell’art. 154 sostituisce il comma 3 dell’art. 68 del DL n. 18/2020 - che attualmente si limita a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento delle rate della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020 – consentendo che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell’anno in corso possa essere eseguito, con effetto sanante, entro il 10 dicembre 2020. Infine, la lett. d) del comma 1 dell’art. 154, sempre in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell’assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, rimuove la preclusione, prevista dalle norme vigenti [art. 3, comma 13, lett. a), del DL n. 119/2018], alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate di cui alla medesima lettera d) per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.


15. PROROGA DEI TERMINI AL FINE DI FAVORIRE LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI (ART. 157)

In deroga agli ordinari termini decadenziali di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 212/2000, e al fine di evitare la concentrazione di notifiche nei confronti dei contribuenti nel periodo successivo al termine del periodo di crisi, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono, senza tenere in considerazione il periodo di sospensione di cui all’art. 67 comma 1 D.L. 18/2020 (8 marzo - 31 maggio 2020), tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza (comma 1) Al comma 2 vengono altresì elencati atti, comunicazioni e/o inviti che possono essere notificati ai contribuenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Al comma 3 è prevista la proroga di un anno per i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relativamente: − alle dichiarazioni presentante nell’anno 2018, per somme dovute a seguito di controlli automatici ex art. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972; − alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentante nell’anno 2017 per somme dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 DPR 917/1986; − alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018 per somme dovute a seguito di controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973.


16. CUMULABILITÀ DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI E DELLA SOSPENSIONE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 158)

Viene introdotta una norma interpretativa ai sensi del comma 2 dell'art. 1 L. n. 212/2000 volta a chiarire che la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83 co 2 D.L. n. 18/2000, convertito, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione. Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza”, prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sia la sospensione prevista dal suddetto articolo 83.


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