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Avv. Alberto Iadevaia

Decreto Liquidità

Aggiornamento: 1 apr 2021

Il Governo ha adottato il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (G.U. n. 94 dell’8 aprile 2020) che reca “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.” (c.d. Decreto liquidità).


Segnaliamo qui di seguito alcune disposizioni in materia tributaria.


1. SOSPENSIONE DEI TERMINI PER I VERSAMENTI DI IMPOSTE E CONTRIBUTI (ART. 18)

All’Art. 18 è prevista, per i mesi di aprile e maggio, la sospensione dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

  • alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 DPR n. 600/1973, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;

  • all'imposta sul valore aggiunto;

  • ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria,

per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:

  • con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni che hanno subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una diminuzione dei ricavi o dei compensi almeno del 33% rispetto al mese di marzo e aprile 2019 (comma 1);

  • con ricavi o compensi superiori a 50 milioni che hanno subito nei mesi di marzo aprile 2020 una diminuzione dei ricavi o dei compensi del 50% rispetto al mese di marzo e aprile 2019 (comma 3).

Al comma 5 è previsto che la medesima sospensione si applichi anche a favore di tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2020.

I versamenti sospesi nei mesi di aprile e maggio 2020 dovranno essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 (comma 7).

A prescindere dal volume dei ricavi o dei compensi, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione dei versamenti dell’IVA per i mesi di aprile e maggio 2020 si applica a coloro che hanno subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una diminuzione dei ricavi o dei compensi almeno del 33% rispetto al mese di marzo e aprile 2019 (comma 6).


2. OPZIONE DI NON ASSOGGETTABILITÀ DI RICAVI E COMPENSI A RITENUTE D’ACCONTO (ART. 19)

All’Art. 19 è previsto il prolungamento del periodo in cui i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019 possono non assoggettare i ricavi o i compensi conseguiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020 alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta.

È confermata la condizione ostativa all’opzione di non aver sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.

Coloro i quali si avvarranno di tale regime dovranno versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Tale regime fiscale è stato introdotto dal comma 7 dell’art. 62 del D.L. n. 18/2020 (ora abrogato ad opera del comma 1, ultima parte) e la sua applicazione nella versione originaria era stata limitata ai soli ricavi o compensi percepiti nel mese di marzo 2020.


3. AGEVOLAZIONI IN CASO DI INSUFFICIENTE PAGAMENTO DELL’ACCONTO IRPEF, IRES E IRAP (ART. 20)

L’Art. 20 prevede che nel caso in cui i versamenti degli acconti IRPEF, IRES e IRAP, dovuti in relazione al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, vengano eseguiti dal contribuente alla scadenza di giugno 2020 in importo pari almeno all’80% dell’importo dovuto in base alla dichiarazione, non si applicheranno né gli interessi e né le sanzioni che si sarebbero applicate normalmente in caso di omesso o carente versamento.


4. GIUSTIZIA TRIBUTARIA: NOTIFICHE E DEPOSITI ESCLUSIVAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICHE (ART. 29)

All’Art. 29, comma 1 è previsto che gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 d.lgs. n. 446/1977, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi. Pertanto, l’obbligo di eseguire depositi e notifiche con modalità telematiche si estende ora anche a quelle parti processuali che si sono già costituite in giudizio con modalità analogiche.

La disposizione trova applicazione altresì al deposito dei provvedimenti giurisdizionali.


5. MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, CONTABILE, TRIBUTARIA E MILITARE: PROROGA DEI TERMINI DI SOSPENSIONE (ART. 36)

L’Art. 36 ha previsto la proroga dal 15 aprile all’11 maggio 2020 della sospensione dei termini processuali e dei rinvii di udienza di cui all’Art. 83 del D.L. n. 18/2020.

Di conseguenza, è stato differito al 12 maggio 2020 il termine iniziale (originariamente previsto al 16 aprile) del periodo, che allo stato dovrebbe concludersi il 30 giugno 2020, in cui i Capi degli uffici giudiziari, sentiti i Consigli dell’Ordine e l’autorità sanitaria locale, possono adottare le misure organizzative volte a contrastare l’emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’autorità giudiziaria.

La proroga dei detti termini si estende, in quanto compatibile, anche ai procedimenti:

  • relativi alla mediazione, alla negoziazione assistita e alle altre ADR obbligatorie (art. 83, comma 20 del D.L. n. 18/2020);

  • ai procedimenti dinanzi le Commissioni Tributarie (art. 83, comma 21 del D.L. n. 18/2020);

  • ai procedimenti dinanzi le magistrature militari (art. 83, comma 21 del D.L. n. 18/2020).


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