top of page
Avv. Alberto Iadevaia

Decreto Cura Italia

Aggiornamento: 1 apr 2021

Il Governo ha adottato il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (G.U. n. 70 del 17 marzo 2020) che reca “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Cura Italia).


Segnaliamo qui di seguito alcune disposizioni in materia tributaria.


1. SOSPENSIONE TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI (ART. 62)


A. SOSPENSIONE DEI TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

È prevista la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, scadenti nel periodo 8 marzo - 31 maggio 2020 (comma 1).

Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni (comma 6).

La sospensione non si applica per gli adempimenti relativi ai termini connessi alla dichiarazione dei redditi precompilati per i quali l’art. 1 del D.L. n. 9/2020 ha disposto specifiche proroghe a cui si rimanda.


B. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DA AUTOLIQUIDAZIONE

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, è prevista la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo 8 marzo - 31 marzo 2020 relativi:

  • alle ritenute alla fonte (ex artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973) e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

  • all’IVA e c) ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria (comma 2).

Tali versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione il 31.05.2020 o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di maggio per un massimo di 5 rate (comma 5).

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione dei versamenti dell’IVA si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi (comma 3).


C. PREVISIONE SPECIALE PER CONTRIBUENTI CON DOMICILIO FISCALE NEI COMUNI DI CUI ALL’ALLEGATO 1 AL DPCM 01.03.2020: SOSPESI I TERMINI DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 01.03.2020 (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia e Terranova dei Passerini (Regione Lombardia) e Vò (Regione Veneto) sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 (il comma 4 richiama le disposizioni dell’art. 1 del decreto del MEF 24.02.2020). Tali adempimenti e versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (comma 4, art. 1 Decreto MEF 24.02.2020).


D. OPZIONE DI NON ASSOGGETTABILITÀ DI RICAVI E COMPENSI A RITENUTE D’ACCONTO

È prevista al comma 7 per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019 che i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.03.2020 possano non essere assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per accedere a tale opzione il soggetto effettua e rilascia apposita dichiarazione al debitore. L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di maggio per un massimo di 5 rate, senza applicazione di sanzioni e interessi.


2. SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI (ART. 67)


A. SOSPENSIONE ATTIVITÀ LIQUIDAZIONE, CONTROLLO, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI

È prevista la sospensione delle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli Enti impositori dall’08.03 al 31.05.2020. Nel medesimo periodo sono sospesi i termini per fornire le risposte alle varie istanze di interpello e per regolarizzare le istanze medesime (comma 1). Questi ultimi inizieranno a decorrere dal 1° giugno 2020 (comma 2).


B. SOSPENSIONE ALTRE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI

Salvo che non siano urgenti e indifferibili, sono altresì sospese nel periodo 8 marzo - 31 maggio 2020 le attività degli uffici fiscali volte a fornire risposte (comma 3):

alle istanze di cui all’art. 492-bis c.p.c., relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare sulle proprie banche dati;

alle istanze di accesso ai documenti amministrativi previste dall’art. 22 L. n. 241/1990; − alle istanze di accesso civico previste dall’art. 5 D.Lgs. n. 33/2013.


C. PROROGA DI DUE ANNI AI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DELL’ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI

Al comma 4 è stata prevista una proroga di due anni dei termini di prescrizione e di decadenza dell’attività degli uffici degli enti impositori, in deroga all’art. 3, comma 3 L. 212/2000 secondo cui “I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati”. La proroga è effettuata richiamando l’applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015.

Ciò comporterà che l’Amministrazione Finanziaria potrà procedere fino al 31 dicembre 2022 con gli accertamenti delle dichiarazioni e degli adempimenti tributari che a pena di prescrizione e decadenza avrebbe dovuto compiere entro il 31 dicembre 2020. Ad esempio, entro il 31 dicembre 2020 avrebbero dovuto essere notificati a pena di decadenza gli avvisi di accertamento relativi:

  • al periodo di imposta 2015, in caso di presentazione nel 2015 della dichiarazione Irpef/Ires/Irap/Iva, e

  • al periodo di imposta 2013, in caso di omessa dichiarazione Irpef/Ires/Irap/Iva.


3. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ART. 68)


A. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Sono sospesi i termini per il versamento delle entrate tributarie e non scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento, da accertamenti esecutivi o da altri atti della riscossione (comma 1), anche emessi da enti territoriali (comma 2).

Tali versamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione in unica soluzione (comma 1, primo periodo).


B. PROROGA DI DUE ANNI AI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

Anche per le attività di riscossione i cui termini di prescrizione e di decadenza sarebbero scaduti il 31 dicembre 2020 è prevista una proroga di due anni (comma 1, ultimo periodo), tramite il richiamo all’applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015.


C. DIFFERIMENTO TERMINE VERSAMENTO RATE ROTTAMAZIONE-TER

È differito al 31.05 sia il termine di versamento della rata scadente il 28.02.2020 relativa al piano rateale di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione - c.d. rottamazione-ter, sia il termine di versamento della rata in scadenza il 31.03.2020 relativa al c.d. saldo e stralcio delle cartelle (comma 3).


6 visualizzazioni

Post recenti

Mostra tutti

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page